Precari: impugnazione dei contratti fino al 29 febbraio

Nel diritto del lavoro le scadenze sono decisive per chi vuol far valere i propri diritti e molte sono state le novità introdotte nel 2010 dal  “Collegato lavoro in tema di impugnazione dei contratti a termine illegittimi.

Si avvicina infatti il termine del 29 febbraio per impugnare i contratti di lavoro a tempo determinato scaduti nel 2011 e anni precedenti al fine di non incorrere nella decadenza stabilita dalla Legge 183 del 2010.

La scadenza dei 60 giorni decorre dal 31 dicembre 2011 per il sistema impugnatorio previsto dall’articolo 32 della Legge 183/2010 che regola le decadenze in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, inizialmente operativo dal 24 novembre 2010 poi posticipato dalla Legge 10/2011 che ha convertito il Decreto Legge  225/2010, il “Milleproroghe”.

Anche l’impugnazione di altre situazioni lavorative è interessata dalla prossima scadenza del 29 febbraio 2012.

Le disposizioni del Collegato lavoro per le impugnazioni si applicano infatti anche ai casi di:

invalidità del licenziamento, licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto, trasferimento di cui all’art. 2103 del codice civile, l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ex artt. 1,2 e 4 del  D. Lgs. 368/2001 contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1,2 e 4 del  D. Lgs. 368/2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 183/2010, contratti di lavoro a termine già conclusi stipulati secondo la normativa previgente al D. Lgs. 368/2001, cessione di contratto di lavoro avvenuto ai sensi dell’art. 2112 del codice civile e in ogni altro caso in cui si chieda al giudice la costituzione o l’accertamento di un  rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Quindi i lavoratori precari, e coloro che rientrano nelle ipotesi indicate, entro il 29 febbraio 2012 dovranno impugnare con apposita comunicazione i contratti illegittimi scaduti manifestando così la loro volontà al datore di lavoro e poi, entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione,  proporre il ricorso dinanzi il Tribunale, Giudice del lavoro, competente per territorio.

Sempre entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione il lavoratore potrà comunicare al datore di lavoro una richiesta di arbitrato o di conciliazione ottenendo una proroga di sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo per il successivo deposito del ricorso, salvo ovviamente l’esito positivo dell’arbitrato o della conciliazione.

Per coloro che hanno già contestato i propri contratti a termine o le altre fattispecie indicate, ricordo che devono rivolgersi ad uno studio legale per la redazione ed il deposito del ricorso in Tribunale entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione per non renderla inefficace, infatti il lavoratore che si sia attivato tardivamente vedrà opporsi la decadenza qualora agisca in giudizio per ottenere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato esistendone i presupposti di fatto e di diritto.

Il legislatore con il Collegato lavoro ha disposto che, a seguito della conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condannerà il datore di lavoro al risarcimento del lavoratorestabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.

E’ quindi opportuno far esaminare tempestivamente da un avvocato esperto di diritto processuale del lavoro la propria posizione lavorativa per evitare il decorso dei termini sia per l’impugnazione che per il successivo ricorso nei confronti del datore di lavoro.

“Tempus edax rerum” ovvero “il tempo divora le cose” dicevano gli antichi… quindi chi ha tempo non perda … tempo.


Luigi De Valeri
Informazioni su Luigi De Valeri 38 Articoli
Luigi De Valeri, nato a Roma nel 1965, ha conseguito nel 1994 il titolo di procuratore legale. Iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma, titolare dello Studio Legale De Valeri attivo nei settori del diritto civile, lavoro e sicurezza sul lavoro, assicurazioni e responsabilità professionale, immobiliare, diritto societario e start-up, diritto di internet e privacy, diritto dell'Arte, diritto amministrativo e diritto penale. Consulente giuridico di EBAFoS, ente bilaterale dell'artigianato per la formazione e la sicurezza sul lavoro, FIRAS-SPP federazione italiana responsabili addetti servizi prevenzione e protezione, Prison Fellowship Italia Onlus.

2 Commenti

  1. ma tutto questo, chiedo ma lo so che ormai è tardi, è fattibile se il datore di lavoro è un ente pubblico? oppure negli enti è consentito assumere a temine con proroghe su proroghe o co.pro. eterni, senza mai un giorno di “fermo” per anni (il caso è un soggetto che da settembre 2004 a dicembre 2008 ha avuto contratti di collaborazione senza nemmeno un giorno di pausa tra un contratto e l’altro, poi dal 2009 contratto tramite ag. di lavoro, sempre con lo stesso ente, prorogat fino fino a dicembre 2011 e poi… arrivederci e grazie con tanto di: “ma noi non ti stiamo licenziando semplicemente non ti stiamo rinnovando il contratto” che fin li ci arrivavo da sola 🙂

  2. Dopo aver impugnato il mio contratto a termine a dicembre scorso quindi devo ricordarmi di inviare il ricorso con l’avvocato entro 270 giorni da allora.
    L’articolo viene proprio a cecio per questo, grazie avvocato.

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*