Le novità per le Reti di impresa nel 2013

La partecipazione ad una rete di imprese costituisce senza ombra di dubbio una grande chance per le aziende, anche che in tema di export, le attuali difficoltà devono ancor più incentivare a percorrere questa opportunità di aggregazione imprenditoriale.

Come è noto la legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico lo strumento del contratto di rete per regolare l’esercizio in comune di attività economiche tra aziende al fine di accrescere la loro capacità innovativa e la competitività.

Riporto la definizione data dal legislatore all’art. 3 comma 4 ter, riguardante i distretti produttivi e le reti di imprese, oggetto di recenti integrazioni.

“Con il contratto di rete piu’ imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita’ innovativa e la propria competitivita’ sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto puo’ anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.”

In poco meno di quattro anni si sono susseguiti vari provvedimenti volti a migliorare l’operatività di questa forma di aggregazione tra imprese.
La novità di rilievo intervenuta nel 2012 è costituita dalla possibilità per le reti di imprese di acquisire la soggettività giuridica con la stipula del relativo contratto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero attraverso un atto firmato digitalmente autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale, provvedendo poi all’iscrizione nella sezione ad hoc del registro camerale.
Le ultime disposizioni sono entrate in vigore il 19 dicembre 2012, il D.L. n.179 è stato convertito nella legge n. 221/2012.
Le reti d’impresa, con le modifiche apportate agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006, il Codice Appalti, possono anche partecipare alle procedure di gara e appalti indetti dalla Pubblica Amministrazione.

Il legislatore, intervenendo sempre nel 2012, ha stabilito che “il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 quater ultima parte” per cui il contratto di rete, di per sé non è dotato di soggettività giuridica ma la acquista a seguito dell’espletamento della procedura di iscrizione al registro delle imprese.
Per le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, il Codice dell’amministrazione digitale.
Il contratto di rete dovrà essere inviato al competente registro delle imprese attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministero Giustizia di concerto con il Ministero Economia e Finanze e Ministero Sviluppo economico.

Nell’ipotesi in cui la rete di imprese istituisca un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere una attività anche commerciale con i terzi, la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall’organo comune per il programma di rete sarà limitata al fondo patrimoniale comune cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 “fondo consortile” e 2615 “responsabilità verso i terzi” del codice civile in materia di consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

La rete di imprese con tali caratteristiche sarà però tenuta a redigere ogni anno la situazione patrimoniale osservando le norme per il bilancio delle società per azioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
Qualora venga istituito un fondo patrimoniale e l’organo comune, tra gli altri elementi necessari da inserire nel contratto devono essere previsti anche la denominazione e la sede della rete, l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e le modalità per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi, la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante.
Le modifiche al contratto di rete dovranno essere depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa.
L’ ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione delle modifiche al contratto a tutti gli uffici presso cui sono iscritte le altre imprese.
Nell’ambito della costituzione di reti di impresa nel settore agro-alimentare, la norma introduce la possibilità che siano costituiti dei fondi di mutualità tra contraenti, diretti a tutelare le parti da eventuali impreviste variazioni delle condizioni di mercato.

Lo sviluppo delle aggregazioni tra imprenditori, in forma anche individuale, tramite il contratto di rete, costituisce a parere di chi scrive una formidabile opportunità di sviluppo sia sul territorio nazionale che in funzione dell’approdo delle imprese sui mercati internazionali dove, come noto, solo l’unione tra varie potenzialità, know how e risorse, può garantire la competitività.

Certamente permangono alcune criticità non solo derivanti dalle carenze dell’attuale normativa, ma in corso d’opera, dai rapporti interni tra le aziende partecipanti e per l’apporto del partecipante alla rete, problematiche che possono e devono essere gestite in via preventiva con l’ausilio di professionisti del settore legale e commerciale, impegnati a costruire, per quanto la legge consente, i contenuti del contratto di rete istitutivo e seguire anche successivamente l’iter della compagine imprenditoriale, assicurando un supporto costante all’organo comune.

Luigi De Valeri
Informazioni su Luigi De Valeri 38 Articoli
Luigi De Valeri, nato a Roma nel 1965, ha conseguito nel 1994 il titolo di procuratore legale. Iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma, titolare dello Studio Legale De Valeri attivo nei settori del diritto civile, lavoro e sicurezza sul lavoro, assicurazioni e responsabilità professionale, immobiliare, diritto societario e start-up, diritto di internet e privacy, diritto dell'Arte, diritto amministrativo e diritto penale. Consulente giuridico di EBAFoS, ente bilaterale dell'artigianato per la formazione e la sicurezza sul lavoro, FIRAS-SPP federazione italiana responsabili addetti servizi prevenzione e protezione, Prison Fellowship Italia Onlus.

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